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Ordinanza — n. 46510/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against inadmissibility ruling as it was already decided on merits without prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible. The lower court had already examined the appeal on the merits despite declaring it inadmissible, a procedure that did not prejudice the defendant's rights. Consequently, the court rejected the challenge and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: When a lower court examines an appeal on the merits after declaring it inadmissible without prejudice to defensive rights, the subsequent appeal against that inadmissibility ruling is manifestly unfounded and must be dismissed.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility ruling examination on merits no prejudice to defense court costs and fine spese di difesa condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARULO CARMINE nato a AGROPOLI il 02/04/1986 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Cesarulo Carmine avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata adotta con sentenza e all'esito del giudizio, senza alcun pregiudizio per le facoltà difensive; rilevato, altresì, che la Corte di appello, pur dichiarando l'inammissibilità, ha comunque esaminato nel merito l'impugnazione, motivazione della sentenza impugnata è immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente