Ordinanza — n. 46509/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA GIGLIOLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 08/07/1967 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di De Luca Gigliola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è aspecifico, posto che, a fronte della generica doglianza in ordine all'omessa valutazione di una deposizione testimoniale e di parte della documentazione, non si indica se e come tali vizi possano aver inciso sul complessivo assetto motivazionale; rilevato che il secondo motivo, concernente l'omesso riconoscimento della particolare tenuità, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello - con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede - dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della non occasionalità della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46509/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA GIGLIOLA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 08/07/1967 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di De Luca Gigliola avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è aspecifico, posto che, a fronte della generica doglianza in ordine all'omessa valutazione di una deposizione testimoniale e di parte della documentazione, non si indica se e come tali vizi possano aver inciso sul complessivo assetto motivazionale; rilevato che il secondo motivo, concernente l'omesso riconoscimento della particolare tenuità, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello - con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede - dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della non occasionalità della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este •re La Presidente