Ordinanza — n. 46508/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLI YASSINE nato il 20/01/1988 avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fadli Yassine avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avente ad oggetto sentenza di applicazione pena con la quale è stata disposta la confisca del denaro, in quanto ritenuto provento del reato di cessione di stupefacenti e, quindi, di provenienza illecita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este re La Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46508/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este re La Presidente
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLI YASSINE nato il 20/01/1988 avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fadli Yassine avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avente ad oggetto sentenza di applicazione pena con la quale è stata disposta la confisca del denaro, in quanto ritenuto provento del reato di cessione di stupefacenti e, quindi, di provenienza illecita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este re La Presidente