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Ordinanza — n. 46507/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction upheld; confiscation of money deemed disproportionate to legal income sources.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nabil Elkholti inadmissible, upholding the lower court's conviction and confiscation order. The appellant challenged the legal qualification of the crime, which the court found lacked grounds, while the confiscation of funds was upheld as the reasoning was immune from criticism. The court determined that the seized sum was disproportionate to the appellant's legitimate income sources, justifying its confiscation under Article 240-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the legal qualification of the crime is not contestable and the confiscation of funds is justified by their disproportionality to legitimate income sources.

Parole chiave

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confiscation of funds disproportionate assets legal qualification Criminal Procedure Code inadmissible appeal legitimate income sources Cassa delle ammende confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 240-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKHOLTI NABIL nato il 21/03/1999 avverso la sentenza del 30/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nabil Elkholti avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è infondato, avente ad oggetto sentenza di applicazione pena in relazione alla quale non sussistono i presupposti per contestare la qualificazione giuridica del reato, mentre, per quanto concerne la confisca, si rileva che la motivazione è immune da censure avendo ad oggetto, oltre alla sostanza stupefacente, anche una somma di denaro ritenuta sproporzionata rispetto alle fonti lecite di guadagno del ricorrente e, quindi, confiscata ex art. 240-bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este re La Presidente