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Ordinanza — n. 46506/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug possession facts and sentencing as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of drug possession and the resulting harsher sentence. The court rejected these claims as factually unfounded, noting the omission of comparative evidence regarding personal use and the lack of justification for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal facts or sentencing are inadmissible if the contested points are manifestly unfounded due to a mere factual dispute without new evidence or justification for different treatment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug possession facts sentencing disparity manifestly unfounded procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALONIA CHRISTIAN nato a MODICA il 12/11/1995 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salonia Christian avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di detenzione di stupefacenti, è manifestamente infondato, consistendo in una contestazione in punto di fatto delle risultanze sulle quali si fondano le sentenze di merito, peraltro omettendosi un confronto con gli elementi indiziari valorizzati per escludere la destinazione all'esclusivo uso personale; rilevato che l'ulteriore doglianza, relativa trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata, difettando la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare un trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere e sore La President