Cassation court dismisses appeal on drug possession facts and sentencing as manifestly unfounded. The appeal is inadmissible due to lack of factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Anthony Rosario Rinaldi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging the drug possession charge unfounded because it merely contested factual findings without addressing the circumstantial evidence used to exclude personal use. Additionally, the complaint regarding omitted generic offenses and the overall sentencing was rejected as lacking factual basis to justify a more favorable treatment. Consequently, the lower court's judgment stood, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specifically when they consist solely in a factual contestation of the evidence relied upon by the lower courts without engaging with the indicia used to exclude alternative interpretations.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI ANTHONY ROSARIO nato a CATANIA il 24/10/1992 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rinaldi Antbny Rosario avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di detenzione di stupefacenti, è manifestamente infondato, consistendo in una contestazione in punto di fatto delle risultanze sulle quali si fondano le sentenze di merito, peraltro omettendosi un confronto con gli elementi indiziari valorizzati per escludere la destinazione all'esclusivo uso personale; rilevato che l'ulteriore doglianze, relativa all'omesso riconoscimento delle generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, difettando la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare un trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este ore La PresideRte.,./