Ordinanza — n. 46504/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLI FRANCESCO nato a SALERNO il 06/05/1989 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Memoli Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente propone questioni di mero fatto, già adeguatamente affrontate e risolte in senso conforme dai giudici di primo grado (C.d.A. pg.5/7), senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pg.5/7), senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presente
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLI FRANCESCO nato a SALERNO il 06/05/1989 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Memoli Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente propone questioni di mero fatto, già adeguatamente affrontate e risolte in senso conforme dai giudici di primo grado (C.d.A. pg.5/7), senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presente