Ordinanza — n. 46503/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUAGLIA SERENA nato a BATTIPAGLIA il 18/10/1977 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Quaglia Serena avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato - con riguardo alla non occasionalità della condotta di evasione - l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere e sore La Prespli ente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46503/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere e sore La Prespli ente
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUAGLIA SERENA nato a BATTIPAGLIA il 18/10/1977 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Quaglia Serena avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato - con riguardo alla non occasionalità della condotta di evasione - l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere e sore La Prespli ente