Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal arguments and merit issues already resolved.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Scorziello inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground reiterative of merits already settled by lower courts, while dismissing the second and fourth grounds as inadmissible because group consumption and sentencing increases were not explicitly argued in the appeal. Additionally, the third and fifth grounds regarding leniency and sentencing treatment were rejected as manifestly unfounded due to the appellate court's reasoned response.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates merits already decided or if grounds were not expressly deduced in the appeal and are manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORZIELLO ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/01/1982 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Scorziello Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo è reiterativo di questione di merito, concordemente risolte dai giudici di primo e secondo grado, con motivazione immune da censure; ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto l'ipotesi del consumo di gruppo e l'omessa motivazione in ordine all'aumento per la continuazione non erano stati espressamente dedotti in appello e, in ogni caso, risultano manifestamente infondati; ritenuto che il terzo e il quinto motivo, concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivatamente risposto alle censure sollevate dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente