Ordinanza — n. 46501/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZANELLI MATTEO nato a PALERMO il 27/03/1990 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Razzanelli Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si censura l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti di tre computer provento di furto e, in relazione ai quali, all'imputato è contestato il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; rilevato che la questione è stata ampiamente esaminata dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha ritenuto che gli acquirenti avessero in buona fede acquistato i p.c. e, quindi, non andavano escussi con le forme previste dall'art. 210 cod. pen.; ritenuto che, per superare tale affermazione, il ricorrente introduce la valutazione di elementi di fatto, sottratti all'esame della Corte in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 210 cod. pen; Ordinanza — n. 46501/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.; rilevato che la questione è stata ampiamente esaminata dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha ritenuto che gli acquirenti avessero in buona fede acquistato i p.c. e, quindi, non andavano escussi con le forme previste dall'art. 210 cod. pen.; ritenuto che, per superare tale affermazione, il ricorrente introduce la valutazione di elementi di fatto, sottratti all'esame della Corte in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZANELLI MATTEO nato a PALERMO il 27/03/1990 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Razzanelli Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si censura l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti di tre computer provento di furto e, in relazione ai quali, all'imputato è contestato il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; rilevato che la questione è stata ampiamente esaminata dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha ritenuto che gli acquirenti avessero in buona fede acquistato i p.c. e, quindi, non andavano escussi con le forme previste dall'art. 210 cod. pen.; ritenuto che, per superare tale affermazione, il ricorrente introduce la valutazione di elementi di fatto, sottratti all'esame della Corte in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere ensore La President