Cassation court dismisses appeals regarding sentencing and recidivism as facts not reviewable in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Cipullo Enzo and Bifone Leon inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. Both appellants challenged the recognition of recidivism, the omission of generic recidivism, and the sentencing quantification, arguing the lower court's reasoning was insufficient. The court ruled that since the Court of Appeal provided a logical, albeit brief, motivation addressing these grievances, the issues constituted non-reviewable facts of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the lower court's motivation is not manifestly illogical or contradictory, as such matters involve facts not reviewable in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPULLO ENZO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/12/1968 BIFONE LEON nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/03/2000 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Cipullo Enzo e Bifone Leon avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i ricorrenti formulano motivi attinenti al trattamento sanzionatorio e, in particolare, Cipullo contesta il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento delle generiche, mentre Bifone si duole della quantificazione della pena e dell'omesso riconoscimento delle generiche; ritenuto che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, motivato in ordine alle suddette doglianze, senza che la motivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria, sicchè le doglianze dei ricorrenti introducono una questio facti non valutabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che ii ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere esten La Presid