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Ordinanza — n. 46499/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46499/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSELLA CIRO nato a NAPOLI il 19/09/1995 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Massella Ciro avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso ripropone doglianze in punto di fatto, peraltro adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, lì dove è stata ricostruita la condotta dell'imputato, anche sulla base dei filmati contenuti in un DVD (pg.3), senza che si sia espressamente e motivatamente negata la rilevanza di tale dato probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46499/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q.

Parole chiave

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dimostrazione di un danno irreparabile motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazione dei diritti della personalità ricorso per risarcimento danni atti impugnabili inutilizzabilità delle prove illecite
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSELLA CIRO nato a NAPOLI il 19/09/1995 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Massella Ciro avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso ripropone doglianze in punto di fatto, peraltro adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, lì dove è stata ricostruita la condotta dell'imputato, anche sulla base dei filmati contenuti in un DVD (pg.3), senza che si sia espressamente e motivatamente negata la rilevanza di tale dato probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente