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Ordinanza — n. 46498/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46498/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/06/1975 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Iannone Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è aspecifico, consistendo nel richiamo di principi generali senza l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente; anche in relazione al trattamento sanzionatorio, il ricorso si limita a evidenziare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il fatto che la cessione di stupefacenti non rappresenterebbe un'abituale fonte di guadagno per il ricorrente, ma tali elementi non sono di per sé incompatibili con il mancato riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46498/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza traffico aggravato di cocaina attenuazione della pena infrazione qualificata LStup
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/06/1975 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Iannone Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è aspecifico, consistendo nel richiamo di principi generali senza l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente; anche in relazione al trattamento sanzionatorio, il ricorso si limita a evidenziare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il fatto che la cessione di stupefacenti non rappresenterebbe un'abituale fonte di guadagno per il ricorrente, ma tali elementi non sono di per sé incompatibili con il mancato riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este e La PresidOnte