Ordinanza — n. 46497/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE ANTONIO nato a NAPOLI il 25/02/1999 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Iodice Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato e si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, già ampiamente e correttamente valutate nella sentenza di primo grado (pg.2, lì dove si indica il rischio di investimento del militare che aveva intimato l'alt); rilevato che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'esclusione delle generiche e alla quantificazione della pena (pg.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46497/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE ANTONIO nato a NAPOLI il 25/02/1999 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Iodice Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato e si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, già ampiamente e correttamente valutate nella sentenza di primo grado (pg.2, lì dove si indica il rischio di investimento del militare che aveva intimato l'alt); rilevato che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'esclusione delle generiche e alla quantificazione della pena (pg.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente