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Ordinanza — n. 46496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reviewing a fact-finding appellate court's refusal of an expert report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to order a new expert report, arguing it hindered their case. The court ruled that such refusals are factual decisions immune from cassation review unless logically flawed.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation court cannot review the factual decision of the appellate court to refuse an expert report, as this falls within the exclusive domain of fact-finding and requires logical congruence rather than legal error analysis.

Parole chiave

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cassation inadmissibility expert report refusal fact-finding review appellate procedure logical congruence costi della perizia motivi di cassazione spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.1 n.11168 18/2/2019, Rv. 274996
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE MORENO nato a TORRE DEL GRECO il 17/04/1996 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Abbruzzese Moreno avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è inammissibile, posto che l'espletamento in appello di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato (si veda pg.4), è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez.1 n.11168 18/2/2019, Rv. 274996); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente