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Ordinanza — n. 46495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZA CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1994 SPONZILLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/12/1985 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mazza Ciro e Sponzilli Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, vertendo sull'esatta ricostruzione del fatto e sulla conseguente qualificazione giuridica, è inammissibile, in quanto tali questioni non erano state oggetto del giudizio di appello, nel quale era stata richiesta unicamente sulla determinazione della pena (all'esito della rinuncia al motivo sulla omessa concessione delle generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZA CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1994 SPONZILLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/12/1985 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mazza Ciro e Sponzilli Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso, vertendo sull'esatta ricostruzione del fatto e sulla conseguente qualificazione giuridica, è inammissibile, in quanto tali questioni non erano state oggetto del giudizio di appello, nel quale era stata richiesta unicamente sulla determinazione della pena (all'esito della rinuncia al motivo sulla omessa concessione delle generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novemb