Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest illogicality in lower court's factual assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Concilio Pasquale inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court correctly applied principles regarding non-punishable collusion and incompatibility between aiding detention and the crime of instigation, rejecting arguments about drone drug introduction. The court found no grounds for re-evaluating facts or granting mitigating circumstances, upholding the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 36 c.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks manifest illogicality or contradiction in its factual assessment and legal application.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCILIO PASQUALE nato a NAPOLI il 14/02/1997 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Concilio Pasquale avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, consistendo in una rivalutazione in punto di fatto, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio giurisprudenza in tema di connivenza non punibile e di incompatibilità tra l'ipotesi del concorso nella detenzione e il reato di favoreggiamento; rilevata la manifesta infondatezza del terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa con motivazione immune da censure (incompatibile con la gravità del fatto, consistita nell'introduzione in carcere di stupefacente mediante l'utilizzo di un drone); ritenuta la manifesta infondatezza dei restanti motivi, concernenti il riconoscimento delle attenuanti, stante l'insussistenza di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Preiden