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Ordinanza — n. 46493/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court found no specific claim regarding continued crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a lower court decision recognizing continued crimes, but the appeal was deemed generic because it failed to specify which additional crime should be judged in continuation. Consequently, the court rejected the lack of specificity as a fatal procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the precise legal ground or the specific crime to be judged in continuation, as required by the judgment under review.

Parole chiave

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generic appeal continued crimes procedural inadmissibility Criminal Procedure Code specificity requirement reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO RAFFAELE nato a OTTAVIANO il 16/03/1983 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pagano Raffaele avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico, posto che dalla lettura della sentenza di primo e secondo grado risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la continuazione tra i reati a lui ascritti (pg.2 C.d.A e pg.5 Trib.), sicchè non si specifica adeguatamente quale ulteriore reato dovesse essere giudicato in continuazione con quelli oggetto delle predette sentenze; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente