Ordinanza — n. 46492/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICENZIATO CARMELA nato a PORTICI il 26/07/1958 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Licenziato Carmela avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha, con motivazione immune da censure, indicato le ragioni sulla cui base escludere la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale; rilevato che i restanti motivi, concernenti l'esclusione dell'attenuante di cui cui all'art. 62, n. 4, nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, sono reiterativi di questioni già poste in appello e compiutamente risolte dalla sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46492/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, sono reiterativi di questioni già poste in appello e compiutamente risolte dalla sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICENZIATO CARMELA nato a PORTICI il 26/07/1958 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Licenziato Carmela avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha, con motivazione immune da censure, indicato le ragioni sulla cui base escludere la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale; rilevato che i restanti motivi, concernenti l'esclusione dell'attenuante di cui cui all'art. 62, n. 4, nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, sono reiterativi di questioni già poste in appello e compiutamente risolte dalla sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente