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Ordinanza — n. 46486/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46486/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/05/1987 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; RG 22689 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Sottile; letta la successiva memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si vedano, in particolare, alle pagg. 2 e 3 congrua motivazione in ordine al rigetto dell'eccepita nullità per impossibilità assoluta a comparire dell'imputato all'udienza del 26/07/2022 alla luce del referto dell'ASP di Agrigento che aveva concesso al Sottile il nulla osta non avendo i sintomi del Covid; alle pagg. da 3 a 5 sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen. e sull'identificazione inequivoca dell'imputato;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 46486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto in ordine al diniego delle attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo (pag. 6), a nulla rilevando l'apodittico richiamo al mancato espletamento dell'esame per le condizioni di salute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute prova insufficiente dell'aggravamento clinico allontanamento nonostante motivi di salute accertamento medico incompleto congedo di malattia incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
da 3 a 5 sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/05/1987 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; RG 22689

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Sottile; letta la successiva memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento dei motivi; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si vedano, in particolare, alle pagg. 2 e 3 congrua motivazione in ordine al rigetto dell'eccepita nullità per impossibilità assoluta a comparire dell'imputato all'udienza del 26/07/2022 alla luce del referto dell'ASP di Agrigento che aveva concesso al Sottile il nulla osta non avendo i sintomi del Covid; alle pagg. da 3 a 5 sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen. e sull'identificazione inequivoca dell'imputato;

Ritenuto in ordine al diniego delle attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo (pag. 6), a nulla rilevando l'apodittico richiamo al mancato espletamento dell'esame per le condizioni di salute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigl estensora La