Ordinanza — n. 46485/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONARDI ROTOLO LORENZO nato a PALERMO il 27/05/1977 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lonardi Rotolo Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico, non specificando in alcun modo in quale parte la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria, né indica la violazione di legge in cui sarebbe incorsa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Prestiente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46485/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Prestiente
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONARDI ROTOLO LORENZO nato a PALERMO il 27/05/1977 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lonardi Rotolo Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico, non specificando in alcun modo in quale parte la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria, né indica la violazione di legge in cui sarebbe incorsa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Prestiente