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Ordinanza — n. 46484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTINA ANTONINO nato a PARTINICO il 29/02/1996 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattina Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo concernente il riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello specificamente e logicamente motivato in merito al riconoscimento dell'aggravante; ritenuto che il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, a fronte degli indici fattuali - oggettivi e rilevanti - dei quali si è tenuto conto per stabilire l'entità finale della sanzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTINA ANTONINO nato a PARTINICO il 29/02/1996 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattina Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo concernente il riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello specificamente e logicamente motivato in merito al riconoscimento dell'aggravante; ritenuto che il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, a fronte degli indici fattuali - oggettivi e rilevanti - dei quali si è tenuto conto per stabilire l'entità finale della sanzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente