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Ordinanza — n. 46483/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46483/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANTONINO nato a PALERMO il 18/08/1959 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferrante Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, traducendosi in un tentativo di rivalutazione in punto di fatto, sottratto al giudizio di legittimità ove non emerga che la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto che il secondo motivo, concernente l'omessa rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello si è limitata a rispondere ai motivi di appello valutando il dato probatorio di maggior rilievo e consistente nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa che, fin dal giudizio di primo grado, era stata acquisita con il consenso delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46483/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferrante Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, traducendosi in un tentativo di rivalutazione in punto di fatto, sottratto al giudizio di legittimità ove non emerga che la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto che il secondo motivo, concernente l'omessa rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello si è limitata a rispondere ai motivi di appello valutando il dato probatorio di maggior rilievo e consistente nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa che, fin dal giudizio di primo grado, era stata acquisita con il consenso delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione disciplinare dell'avvocato perseguimento penale per diffamazione sanzioni penali denuncia penale indennità per menomazione dell'integrità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANTONINO nato a PALERMO il 18/08/1959 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferrante Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, traducendosi in un tentativo di rivalutazione in punto di fatto, sottratto al giudizio di legittimità ove non emerga che la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto che il secondo motivo, concernente l'omessa rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello si è limitata a rispondere ai motivi di appello valutando il dato probatorio di maggior rilievo e consistente nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa che, fin dal giudizio di primo grado, era stata acquisita con il consenso delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente,