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Ordinanza — n. 46482/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46482/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PANE FRANCESCO nato a TERAMO il 13/06/1977 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/ RG 22665 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Pane; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/ RG 22665 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Pane; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidente

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda motivazione inadeguata delle censure costituzionali tassazione delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PANE FRANCESCO nato a TERAMO il 13/06/1977 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/ RG 22665

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Pane; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidente