Ordinanza — n. 46482/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PANE FRANCESCO nato a TERAMO il 13/06/1977 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/ RG 22665 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Pane; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/ RG 22665 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Pane; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PANE FRANCESCO nato a TERAMO il 13/06/1977 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/ RG 22665
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Pane; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha fornito puntuale argomenti circa l'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, tenendo anche conto dei gravissimi precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidente