Ordinanza — n. 46478/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIUSEPPE nato a ALCAMO il 27/06/1996 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; rP/' RG. 22656 Letto il ricorso proposto da Giuseppe Catalano avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile si limita a censurare l'assenza di motivazione della sentenza impugnata che in 5 pagine descrive puntualmente gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione senza che ad essi risulti opposto alcun argomento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46478/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 22656 Letto il ricorso proposto da Giuseppe Catalano avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile si limita a censurare l'assenza di motivazione della sentenza impugnata che in 5 pagine descrive puntualmente gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione senza che ad essi risulti opposto alcun argomento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIUSEPPE nato a ALCAMO il 27/06/1996 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; rP/' RG. 22656
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Giuseppe Catalano avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile si limita a censurare l'assenza di motivazione della sentenza impugnata che in 5 pagine descrive puntualmente gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione senza che ad essi risulti opposto alcun argomento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglie stensora La Presidente