Ordinanza — n. 46477/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA LUCA GIACOMO nato a FAVARA il 29/07/1961 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;n. / RG. 22652 Letto il ricorso proposto da Luca Giacomo Lauricella avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile/ si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che a pagina 4 sono state escluse in base a puntuali elementi di fatto e di diritto; considerato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente grave oltre che dei numerosi e specifici precedenti posti in essere dall'imputato (pag. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46477/2024 — snpen · Corte di Cassazione: / RG. 22652 Letto il ricorso proposto da Luca Giacomo Lauricella avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile/ si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che a pagina 4 sono state escluse in base a puntuali elementi di fatto e di diritto; considerato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente grave oltre che dei numerosi e specifici precedenti posti in essere dall'imputato (pag. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA LUCA GIACOMO nato a FAVARA il 29/07/1961 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;n. / RG. 22652
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Luca Giacomo Lauricella avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile/ si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che a pagina 4 sono state escluse in base a puntuali elementi di fatto e di diritto; considerato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente grave oltre che dei numerosi e specifici precedenti posti in essere dall'imputato (pag. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e sora La PrOsidente