Ordinanza — n. 46474/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GASPARE nato a PALERMO il 19/06/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 79/ RG 22634 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaspare Taormina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito in ordine agli accertamenti della polizia giudiziaria (due annotazioni di P.G.), volti a comprovare la consumazione del delitto contestato attraverso una doppia verifica: l'allarme lanciato dall'impianto elettronico e il controllo negativo presso l'abitazione del ricorrente; ritenuto che anche la doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità è generica ed è stata adeguatamente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata con richiamo alle modalità del fatto e all'assenza di una offesa lieve; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46474/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GASPARE nato a PALERMO il 19/06/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 79/ RG 22634
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaspare Taormina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito in ordine agli accertamenti della polizia giudiziaria (due annotazioni di P.G.), volti a comprovare la consumazione del delitto contestato attraverso una doppia verifica: l'allarme lanciato dall'impianto elettronico e il controllo negativo presso l'abitazione del ricorrente; ritenuto che anche la doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità è generica ed è stata adeguatamente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata con richiamo alle modalità del fatto e all'assenza di una offesa lieve; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera ensora La Pregidé5lte,v