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Ordinanza — n. 46473/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46473/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE BENEDETTO nato a PALERMO il 16/10/1986 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 78/ RG 22632 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Benedetto Pace; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46473/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 78/ RG 22632 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Benedetto Pace; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile scemata imputabilità condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE BENEDETTO nato a PALERMO il 16/10/1986 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 78/ RG 22632

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Benedetto Pace; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente