Ordinanza — n. 46473/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE BENEDETTO nato a PALERMO il 16/10/1986 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 78/ RG 22632 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Benedetto Pace; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46473/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 78/ RG 22632 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Benedetto Pace; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE BENEDETTO nato a PALERMO il 16/10/1986 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 78/ RG 22632
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Benedetto Pace; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera heora La Presidente