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Ordinanza — n. 46472/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46472/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46472/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRINO GAETANO nato a PALERMO il 09/10/1969 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; •17/ RG 22631 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Pirino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che la pretesa "del minimo assoluto della pena" non ne menziona le ragioni di fatto e di diritto nonostante la puntuale motivazione contenuta a pag. 2 della %sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46472/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della %sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena adeguamento della pena motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
2 della %sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRINO GAETANO nato a PALERMO il 09/10/1969 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; •17/ RG 22631

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Pirino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che la pretesa "del minimo assoluto della pena" non ne menziona le ragioni di fatto e di diritto nonostante la puntuale motivazione contenuta a pag. 2 della %sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2