Ordinanza — n. 46472/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRINO GAETANO nato a PALERMO il 09/10/1969 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; •17/ RG 22631 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Pirino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che la pretesa "del minimo assoluto della pena" non ne menziona le ragioni di fatto e di diritto nonostante la puntuale motivazione contenuta a pag. 2 della %sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46472/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della %sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRINO GAETANO nato a PALERMO il 09/10/1969 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; •17/ RG 22631
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Pirino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che la pretesa "del minimo assoluto della pena" non ne menziona le ragioni di fatto e di diritto nonostante la puntuale motivazione contenuta a pag. 2 della %sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2