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Ordinanza — n. 46468/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46468/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNNIEMI FRANCESCO nato a PALERMO il 16/01/1988 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Unniemi Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'accertamento del reato di cui all'art. 372 cod. pen., è generico, censurandosi la motivazione senza indicare in quale parte e per quali ragioni la stessa dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di . appello specificato che non erano emersi fatti obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil-a in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 46468/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 372 cod. pen., è generico, censurandosi la motivazione senza indicare in quale parte e per quali ragioni la stessa dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di . appello specificato che non erano emersi fatti obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil-a in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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falsa testimonianza difetto di motivazione circostanza attenuante attendibilità dei testimoni allegazione motivata motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNNIEMI FRANCESCO nato a PALERMO il 16/01/1988 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Unniemi Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'accertamento del reato di cui all'art. 372 cod. pen., è generico, censurandosi la motivazione senza indicare in quale parte e per quali ragioni la stessa dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di . appello specificato che non erano emersi fatti obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil-a in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este ore La Presidente