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Ordinanza — n. 46467/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as repetitive and infounded regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing flaws in the lower court's reasoning and sentencing. The court rejected these claims as repetitive and unfounded, noting that the evidence of guilt was well-supported and the request for a suspended sentence was generic.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already addressed by the lower court without new evidence or legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal repetitive censure suspended sentence request procedural costs Cassazione ordinanza evidence sufficiency detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 53 c.p.
Art. 581 n. 689 c.p.
Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RITA LEONARDO nato a SAN SEVERO il 02/01/2000 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 72/RG 22603

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo di censure a cui la sentenza impugnata ha offerto puntuali argomenti rimasti sostanzialmente incontrastati. Il primo motivo deduce vizio di motivazione ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, in piena adesione agli argomenti della sentenza di primo grado (pagg. 1-4), ha ritenuto comprovata la condotta delittuosa di Lorenzo Di Rita sulla base di plurimi elementi, compendiati nelle tre diverse informative della Polizia giudiziaria utilizzabili in ragione del rito prescelto, fondate essenzialmente su servizi di osservazione e controllo, sulle dichiarazioni degli acquirenti del ricorrente, sui controlli dei carabinieri che avevano determinato il sequestro di stupefacente.

Ne consegue che l'utilizzo del telefono, che pure ha offerto ulteriore riscontro contenendo il profilo whatsapp la fotografia del ricorrente, non è dirimente soprattutto alla luce della genericità della prospettata ed apodittica attribuibilità dell'uso del mezzo a soggetti diversi dal Di Rita. 3.11 secondo motivo di ricorso, che ha censurato l'esclusione della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e 581. n. 689 del 1981, è anch'esso generico in quanto la Corte di merito ha congruamente motivato il rigetto attraverso un'argomentazione volta a valorizzare la capacità criminale del ricorrente e l'assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, attesa anche la sommarietà della richiesta;

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigli stensora