Ordinanza — n. 46466/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOHA IBRAHIM SALEM GOHA nato il 07/08/1990 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. / RG. 22574 Letto il ricorso proposto avverso la sentenza indicati in epigrafe con la quale il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i motivi inammissibili in quanto reiterativi, declinati in fatto e manifestamente 42-tfè, infondati ifi=eptmrrt:G:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: / RG. 22574 Letto il ricorso proposto avverso la sentenza indicati in epigrafe con la quale il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i motivi inammissibili in quanto reiterativi, declinati in fatto e manifestamente 42-tfè, infondati ifi=eptmrrt:G:
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOHA IBRAHIM SALEM GOHA nato il 07/08/1990 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. / RG. 22574
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto avverso la sentenza indicati in epigrafe con la quale il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i motivi inammissibili in quanto reiterativi, declinati in fatto e manifestamente 42-tfè, infondati ifi=eptmrrt:G:
a) la censura che contesta la sussistenza del reato di spaccio propone una ricostruzione alternativa della puntuale motivazione della sentenza impugnata (pagg. 1 e 2) peraltro del tutto confliggente rispetto a quanto accertato dagli operanti (offerta in vendita della droga ad un acquirente che poi si era allontanato e sequestro dello stupefacente), tale da rendere irrilevante quanto rinvenuti) indosso al coimputato;
b) la censura relativa alla sussistenza della recidiva è erroneamente basata non sui presupposti di cui all'art. 99 cod. pen., ma sulla data di emissione della sentenza di condanna, peraltro confondendo la valutata reiterazione dell'illecito quale sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore - avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro e ad ogni altro parametro individualizzante che sia significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425) - con il pericolo di reiterazione dei reati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglieraj,4snsora La Presid