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Ordinanza — n. 46465/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46465/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJKO ARLIND (CUI: 05X2Q8R) nato il 05/11/1995 avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 69/RG 22567 1.Arlind Bejko impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46465/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 69/RG 22567 1.Arlind Bejko impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;

Parole chiave

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prove tardive difetto di sottoscrizione difetto formale di procedura ritardo ingiustificato allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in relazione ai reati sub a) e c) in cui è contestata la cessione di stupefacenti a Roberto Amaducci al prezzo di C 40 per mezzo grammo di cocaina ogni due giorni (dall'agosto all'ottobre 2023).
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJKO ARLIND (CUI: 05X2Q8R) nato il 05/11/1995 avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 69/RG 22567

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Arlind Bejko impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;

2. La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in relazione ai reati sub a) e c) in cui è contestata la cessione di stupefacenti a Roberto Amaducci al prezzo di C 40 per mezzo grammo di cocaina ogni due giorni (dall'agosto all'ottobre 2023). L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, dato dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. È dunque certamente ammessa la confisca del denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti quando si tratti del reato per cui si procede (Sez. 3, n. 34609 del 17 maggio 2022, Marrone, non massimata e Sez. 6, n. 55852 di 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204), come avvenuto nella specie con i capi a) e c).

3. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglie stensora La President