Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI GIOVANNI nato a ROMA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 67/RG 22543 1.Giovanni Sebastianelli impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 67/RG 22543 1.Giovanni Sebastianelli impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente;

Parole chiave

Generato dall'IA
carenza di credibilità oggettiva motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di motivazione prove irrilevanti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI GIOVANNI nato a ROMA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 67/RG 22543

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Giovanni Sebastianelli impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure relative all'assenza di motivazione contenenti mere clausole di stile prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 2 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati;

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglie stensora La Presidente