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Ordinanza — n. 46461/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on cocaine trafficking conviction as appeal is inadmissible and reiterative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46461/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Vincenzo Palumbo's appeal against his cocaine trafficking conviction inadmissible because it merely reiterated arguments already fully addressed by the Court of Appeal. The lower court had specifically rejected the defense's claim of personal use by citing evidence such as drug division, packaging tools, and accounting records totaling 525 euros. Consequently, the appeal was rejected as arbitrary and unsuitable for review, resulting in a ruling against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely reiterative of arguments already fully reasoned by the lower court, lacking any new specific grounds to justify a fresh examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds cocaine trafficking drug possession Corte di Cassazione dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO VINCENZO nato a NETTUNO il 01/11/1943 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 62/RG 2 ,511

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Palumbo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di cocaina a fini di spaccio.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione nell'escludere che la droga fosse per uso personale, valorizzando i plurimi elementi, indicati a pag. 3 (primo tra tutti la suddivisione in dosi dello stupefacente, gli strumenti per il confezionamento ed una precisa contabilità oltre che banconote per 525 euro), dai quali evincere la detenzione a fini di spaccio della sostanza trovata in casa del ricorrente in cui era in detenzione domiciliare. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglf stensora La Presid