Italian Court dismisses appeal for drug trafficking, ruling conviction for serious offense was legally correct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, upholding the lower court's conviction for serious drug trafficking. The appellant argued the facts should qualify as a minor offense, but the court emphasized the high quantity of seized substances and available financial resources. Consequently, the conviction was affirmed as a non-arbitrary evaluation of all case elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: The distinction between serious and minor drug trafficking requires a comprehensive assessment of all indicia, including quantity, financial means, and operational scope, rather than relying solely on quantitative thresholds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATIENZA RAFFAEL ALILING nato a ROMA il 14/08/1993 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 59/RG 22490
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere riqualificato il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). Non contrasta con detta valutazione la motivazione della sentenza di questa sezione, numero 45061 del 2022, citata dal ricorrente, secondo la quale ai fini della sussistenza del fatto lieve è necessario avere riguardo innanzitutto alla condotta complessivamente considerata e il dato quantitativo può dirsi compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allorché sia ricompreso entro la soglia prevista per l'hashish. 2.2.
La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l'importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnica redatta sui reperti sequestrati al ricorrente, pari ad oltre 800 dosi di più tipi di sostanze stupefacenti suddivise in dosi (di hashish e shaboo), ma anche elementi diversi quali la disponibilità di denaro contante, strumenti utili al confezionamento della droga e la messaggistica whatsapp. 2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient'affatto arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessiva dei dati a disposizione del giudice di merito.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglie