Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific comparison and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments merely reiterated those already fully addressed by the Court of Appeal. The lower court had thoroughly evaluated evidence including the appellant's observation service, arrest with drugs and cash, and witness statements regarding habitual drug use. Consequently, the court found no specific comparison or new reasoning to warrant re-examination of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully reasoned by the lower court without providing a specific and precise comparison.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EPURE ALEXANDRU ION nato il 24/06/1989 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 56/RG 22484
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Epure Alexandru Ion impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, valorizzando i plurimi elementi indicati alle pag. 2 e 3, soprattutto il servizio di osservazione di Epure a seguito del quale è stato arrestato con lo stupefacente e con denaro contante, dopo un tentativo di fuga ed occultamento della droga. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti viste le dichiarazioni rese da due acquirenti che si erano rivolti all'uomo per comprare e non per vendere. 3.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non proposto con l'atto di appello.
4. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera rjora La Presi