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Ordinanza — n. 46456/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46456/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARU CONSTANTIN nato il 18/05/1979 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 54/ RG 22472 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Constantin Olaru; Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello; Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l'imputato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46456/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54/ RG 22472 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Constantin Olaru; Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello; Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l'imputato;

Parole chiave

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pluralità di motivazioni motivi di cassazione cosa generica circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARU CONSTANTIN nato il 18/05/1979 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 54/ RG 22472

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Constantin Olaru; Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello; Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidgnt