Ordinanza — n. 46456/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARU CONSTANTIN nato il 18/05/1979 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 54/ RG 22472 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Constantin Olaru; Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello; Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46456/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54/ RG 22472 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Constantin Olaru; Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello; Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l'imputato;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARU CONSTANTIN nato il 18/05/1979 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 54/ RG 22472
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Constantin Olaru; Ritenuto che il motivo avente ad oggetto le statuizioni civili non è consentito dalla legge perché non è stato dedotto in appello; Ritenuto che gli altri due motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive) sono inammissibili per genericità in quanto in assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, la sentenza impugnata, con argomenti con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato la gravità del fatto complessivamente valutato e i plurimi precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui gravato l'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglier tensora La Presidgnt