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Ordinanza — n. 46454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of lower court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Maza Dylan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of the substantive issues already thoroughly examined and correctly resolved by the Court of Appeal of Genoa. Consequently, the court found no violation of Article 521 of the Code of Criminal Procedure, as the lower court's reasoning was legally sound and free of manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; The Court of Cassation rejects appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct and non-illogical reasoning, finding no violation of Article 521 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Article 521 Code of Criminal Procedure Court of Cassation procedural costs manifest illogicality motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
3, la motivazione della sentenza che è del tutto attinente al contenuto dell'imputazione senza che emerga alcuna violazione dell'art. 521 cod.
art. 521 cod. proc. pen
3, la motivazione della sentenza che è del tutto attinente al contenuto dell'imputazione senza che emerga alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA DYLAN nato a GENOVA il 14/09/1983 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 50/ RG 22436

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maza Dylan; 9 Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si veda, in particolare, a pag. 3, la motivazione della sentenza che è del tutto attinente al contenuto dell'imputazione senza che emerga alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. peraltro meramente enunciata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e-ira La Presidente