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Ordinanza — n. 46453/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of psychological element and denial of suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to address the psychological element of the crime, but the court found these grounds generic without comparing them to the detailed facts in the contested judgment. Furthermore, the denial of a suspended sentence was upheld because the appellant's prior record precluded a favorable prognosis for non-recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 166 c.p.: Appeals in cassation must be specific and cannot rely on generic assertions of missing elements without contrasting them with the contested judgment's reasoning; the denial of a suspended sentence is valid when the defendant's prior record precludes a favorable prognosis for non-recidivism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal procurato allarme crime suspended sentence denial prior record prognosis non-recidivism assessment court costs and fine menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Art. 166 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARZAGHI MASSIMO (CUI 02DZ3L3) nato a IVREA il 17/08/1983 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 47/ RG 22419

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Carzag94; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare l'assenza dell'elemento psicologico del delitto dichiarato prescritto (capo a) senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata che ha descritto lo sviluppo della condotta di procurato allarme; Ritenuto in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che la Corte di merito, a pag. 5, con puntuali argomenti, sostanzialmente non contrastati, ha escluso la concessione del beneficio in forza dei precedenti dell'imputato che non consentono, per la Corte di merito, una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri delitti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consiglie stensora La Presiden