Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of merits court's correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Morocho Villamar Andreas Olmedo inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability under Articles 337 and 651 of the Penal Code and the denial of a suspended sentence. The court ruled that the arguments raised were merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds not already examined by the lower courts; arguments merely reproducing the merits court's correct reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOROCHO VILLAMAR ANDREAS OLMEDO nato il 13/04/1993 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 46/ RG 22411
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Morocho Villamar Andreas Olmedo; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si vedano, in particolare, alle pagg. 3 e 4, le motivazioni sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art.337 cod. pen. in concorso con il delitto di cui all'art. 651 cod. pen.;
Ritenuto in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che la la Corte di merito, alle pagg. 4 e 5, ha escluso la concessione del beneficio in forza dei precedenti dell'imputato e delle modalità del fatto, tali da escludere una prognosi favorevole di astensione della commissione di altri delitti, anche valutando, in senso ostativo, le condotte relative a precedenti condanne per le quali vi tizi, stato il positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 4, n. 1770 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275072) .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 --- La Consigliera L