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Ordinanza — n. 46451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MEKKAOUI AYOUB nato 11 14/02/1992 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 44/ RG 22359 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ayoub El Mekkaoui; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si veda, in particolare, a pag. 5, la motivazione della sentenza in cui la Corte di merito, premettendo che l'appello fosse limitato alla quantificazione della pena, ha dato puntuale conto dell'esercizio discrezionale Flpu8ntiftatone1JII,i senza che a questo risulti opposto alcun elemento giuridico o di fatto dal ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 44/ RG 22359 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ayoub El Mekkaoui; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si veda, in particolare, a pag. 5, la motivazione della sentenza in cui la Corte di merito, premettendo che l'appello fosse limitato alla quantificazione della pena, ha dato puntuale conto dell'esercizio discrezionale Flpu8ntiftatone1JII,i senza che a questo risulti opposto alcun elemento giuridico o di fatto dal ricorso;

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena gravità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MEKKAOUI AYOUB nato 11 14/02/1992 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 44/ RG 22359

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ayoub El Mekkaoui; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si veda, in particolare, a pag. 5, la motivazione della sentenza in cui la Corte di merito, premettendo che l'appello fosse limitato alla quantificazione della pena, ha dato puntuale conto dell'esercizio discrezionale Flpu8ntiftatone1JII,i senza che a questo risulti opposto alcun elemento giuridico o di fatto dal ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e ora La Presiden