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Ordinanza — n. 46450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to stylistic clauses lacking specific legal references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on stylistic clauses and apodictic phrases instead of precise legal arguments. The appellant challenged a lower court's sentencing without providing the specific legal references required by law for admissibility in a jurisdiction review. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it relies on stylistic clauses or apodictic phrases that fail to provide the specific legal references required for a jurisdiction review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility stylistic clauses apodictic phrases jurisdiction review specific legal references procedural costs sentencing review domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
2 della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2 della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LAURO nato a PESCARA il 19/01/1964 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 40/ RG 22307

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti allí-reentreiatied=ke:Watto impugnato nonostante la puntuale motivazione sul trattamento sanzionatorio contenuta a pag. 2 della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera ensora La Presidente