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Ordinanza — n. 46448/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zyane Badr Eddine inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the complaint lacked the required specific legal arguments and references to the lower court's reasoning, instead containing only unsubstantiated assertions. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for admissibility in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks the precise enumeration of legal grounds and relevant references to the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack legal grounds specific reasoning reference Supreme Court review procedural defect motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZYANE BADR EDDINE ( CUI 056STN0) nato il 04/01/1995 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; a n. 36/ RG 22274

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zyane; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato essendovi la mera asserzione dell'assenza di cause di non punibilità, peraltro non prospettate e comunque insussistenti alla luce dei puntuali argomenti della sentenza (pag. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera ensora La Presidente