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Ordinanza — n. 46447/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Sicignano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the acceptance of his claim regarding the adequacy of a threatening conduct, but the court found his grounds generic and lacking factual comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments did not meet the specific requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific comparison with the facts and reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds legitimacy proceeding factual comparison court costs Cassazione public official minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICIGNANO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/03/1970 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 34/ RG 22264

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Sicignano; Letta la memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare il vizio di motivazione circa l'idoneità della condotta minacciosa del ricorrente rispetto ad un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale, senza alcun confronto con i fatti descritti e qualificati a pag. 2 riportati con argomenti non illogici e del tutto coerenti con le prove acquisite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera est nsora La Presidente