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Ordinanza — n. 46445/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46445/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIEDE AYOBE nato il 01/05/1995 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 30/ RG 22238 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Labiede Ayobe; Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti fondati su un consolidato orientamento di legittimità, peraltro puntualmente richiamato, secondo il quale «Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46445/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 30/ RG 22238 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Labiede Ayobe; Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti fondati su un consolidato orientamento di legittimità, peraltro puntualmente richiamato, secondo il quale «Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786);

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni d'invalidità procedura di ricusazione motivi di cassazione nuova domanda di prestazioni d'invalidità esenzione per categorie abbandono del procedimento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIEDE AYOBE nato il 01/05/1995 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 30/ RG 22238

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Labiede Ayobe; Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti fondati su un consolidato orientamento di legittimità, peraltro puntualmente richiamato, secondo il quale «Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend