Ordinanza — n. 46445/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIEDE AYOBE nato il 01/05/1995 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 30/ RG 22238 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Labiede Ayobe; Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti fondati su un consolidato orientamento di legittimità, peraltro puntualmente richiamato, secondo il quale «Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46445/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 30/ RG 22238 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Labiede Ayobe; Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti fondati su un consolidato orientamento di legittimità, peraltro puntualmente richiamato, secondo il quale «Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIEDE AYOBE nato il 01/05/1995 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 30/ RG 22238
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Labiede Ayobe; Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti fondati su un consolidato orientamento di legittimità, peraltro puntualmente richiamato, secondo il quale «Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend