Ordinanza — n. 46444/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBERONI SIMONE nato a OCCHIOBELLO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 27/ RG 22215 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Gamberoni; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l'esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull' esposizione a rischio degli operanti da parte del Gamberoni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46444/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 27/ RG 22215 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Gamberoni; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l'esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull' esposizione a rischio degli operanti da parte del Gamberoni;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBERONI SIMONE nato a OCCHIOBELLO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 27/ RG 22215
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Gamberoni; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l'esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull' esposizione a rischio degli operanti da parte del Gamberoni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera? s ensora La Préstd-énte