Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46444/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46444/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBERONI SIMONE nato a OCCHIOBELLO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 27/ RG 22215 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Gamberoni; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l'esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull' esposizione a rischio degli operanti da parte del Gamberoni;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46444/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 27/ RG 22215 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Gamberoni; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l'esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull' esposizione a rischio degli operanti da parte del Gamberoni;

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione disciplinare inesigibile malgrado lesioni salute ricorso del personale decisione giustificata dell'assicuratore risarcimento alle vittime di reati abbandono per lesioni personali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBERONI SIMONE nato a OCCHIOBELLO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 27/ RG 22215

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Gamberoni; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l'esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull' esposizione a rischio degli operanti da parte del Gamberoni;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera? s ensora La Préstd-énte