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Ordinanza — n. 46443/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific criminal charge in appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact criminal charge in the act of appeal. The appellant argued for a sanction regarding a specific offense, but the court found the appeal act only censured the lack of acquittal for two victims without identifying the precise article. Consequently, the court ruled that such a specific legal ground cannot be raised in a legality proceeding without prior deduction in the appellate act.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the exact legal ground or charge censured in the act of appeal, as required for admissibility in legality proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific charge citation legality proceeding appellate act defect cassation procedure riscossione di pene pecuniarie spese di detenzione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI LUCA nato a MODENA il 29/05/1984 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 26/ RG 22210/24

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Pizzinnenti; Ritenuto che il motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non è stato dedotto con l'atto di appello che aveva censurato soltanto la mancata assoluzione per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. con riferimento a due persone offese. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e ra La Presidente