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Ordinanza — n. 46442/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals by two prisoners inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants sought a re-evaluation of evidence regarding their prison resistance charges, but the court found their arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the decision was upheld because the new submissions lacked specific legal grounds and failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; generic re-evaluations of evidence or mere repetition of merits already decided render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Appeal Inadmissible Appeal Generic Arguments Prison Resistance Continuazione del Delitto Spese Processuali reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020
La sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della parziale confessione degli imputati e, con riferimento alla continuazione, il contenuto aumento di pena è stato tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv.
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Testo completo

ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FATHI SAMOR nato il 25/05/1985 HICEM ABDALI nato il 25/10/1977 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 24/ RG 22197

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Va premesso che gli imputati sono stati ritenuti responsabili di una resistenza commessa in carcere nel corso di una sommossa e la pena è stata quantificata in prossimità dei minimi edittali con un esiguo aumento per la continuazione sia rispetto alle lesioni, ai danni di oltre dieci operanti, sia ai danneggiamenti, proprio in quanto i giudici di merito hanno tenuto conto delle ragioni dei disordini (la morte di un detenuto).

La sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della parziale confessione degli imputati e, con riferimento alla continuazione, il contenuto aumento di pena è stato tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 27977); Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Hicem prospetta una rivalutazione delle fonti di prova con censure di puro merito oltre che del tutto generiche nonostante la sentenza riporti nel dettaglio le testimonianze degli agenti operanti con descrizione dello sviluppo della resistenza e delle lesioni per come consumatesi nelle diverse fasi da parte degli imputati (pagg. da 2 a 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme