Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46440/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46440/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO CIRO (CUI 04V2PC8) nato a NAPOLI il 07/10/1999 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 1/ RG 19647 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Marrazzo; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché contenenti mere formule di stile prive di qualsiasi confronto con gli elementi di prova su cui la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente, consistita in una pericolosa fuga in auto davanti all'alt degli operanti, adottando argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (pagg. 2 e 3). Ritenuto che la Corte di merito ha dato puntuale conto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alle pagine 3 e 4, valorizzando soprattutto la negativa personalità dell'imputato, rispetto alle quali non è stato addotto alcun elemento favorevole;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46440/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1/ RG 19647 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Marrazzo; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché contenenti mere formule di stile prive di qualsiasi confronto con gli elementi di prova su cui la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente, consistita in una pericolosa fuga in auto davanti all'alt degli operanti, adottando argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (pagg. 2 e 3). Ritenuto che la Corte di merito ha dato puntuale conto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alle pagine 3 e 4, valorizzando soprattutto la negativa personalità dell'imputato, rispetto alle quali non è stato addotto alcun elemento favorevole;

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per infrazione stradale persecuzione determinante per la fuga guida nonostante revoca della patente attenuazione della pena esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO CIRO (CUI 04V2PC8) nato a NAPOLI il 07/10/1999 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 1/ RG 19647

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Marrazzo; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché contenenti mere formule di stile prive di qualsiasi confronto con gli elementi di prova su cui la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente, consistita in una pericolosa fuga in auto davanti all'alt degli operanti, adottando argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (pagg. 2 e 3). Ritenuto che la Corte di merito ha dato puntuale conto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alle pagine 3 e 4, valorizzando soprattutto la negativa personalità dell'imputato, rispetto alle quali non è stato addotto alcun elemento favorevole;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera tensora La President